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Il 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19. Il Senato approva il disegno di legge.

La Commissione Affari costituzionali del Senato, oggi, mercoledì 17 marzo, ha approvato all’unanimità, con modificazioni, in sede deliberante, l’Atto n. 1894, sulla Giornata nazionale delle vittime da Covid-19, già approvato dalla Camera.

Non è un caso che la scelta sia ricaduta sul 18 marzo. Lo scorso anno, infatti, il 18 marzo è stato il giorno in cui si è registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale. E’ tato anche il giorno durante il quale i mezzi dell’esercito prelevarono le bare dei deceduti dal cimitero di Bergamo, ormai strapieno, per trasportarle verso i forni crematori dei Comuni vicini.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi,domani parteciperà a Bergamo alla cerimonia organizzata per ricordare le vittime dell’epidemia da Coronavirus. Per la triste commemorazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici.

A seguire gli articoli della legge approvata oggi.

Articolo 1. (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazio­nale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Articolo 2. (Sostegno alla ricerca scientifica)

 1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al­l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l’amministrazione di appartenenza ad effet­tuare una trattenuta di importo corrispon­dente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.

2. La facoltà di cui al comma 1 è ricono­sciuta anche ai lavoratori del settore privato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi­nistro dell’economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi­ gore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposi­ zioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 3. (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazio­nale, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive compe­tenze, anche in coordinamento con le asso­ciazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a com­memorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell’epidemia di coronavi­rus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Articolo 4. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’am­bito della loro autonomia, possono promuo­vere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e al­ l’apprendimento dei temi relativi alla diffu­sione dell’epidemia di coronavirus e all’im­pegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assi­stenza alle comunità e alle persone colpite

Articolo 5.  (Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime­diale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nel­ l’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Articolo 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni previ­ ste dalla presente legge si provvede nell’am­bito delle risorse umane, strumentali e finan­ziarie previste a legislazione vigente e, co­munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(fonte e foto Senato)